MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
CHE INTERESSANO I CICLISTI
Si informano i gentili soci e tutti i ciclisti che il 13.08.2010 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale, contenute nella Legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato oltre 80 articoli del Codice della Strada.
Per quanto concerne noi ciclisti è opportuno far rilevare che l’art. 28 di detta disposizione normativa ha aggiunto un nuovo comma (il 9bis) all’art. 182 del citato Codice che così recita:
“Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162»”.
Il medesimo art. 28 dispone altresì che tale obbligo è operativo a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e quindi a partire dal 12.10.2010.
Si comunica infine che chiunque violi tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.
Al seguente link trovate il testo di legge: http://www.gazzettaufficiale.it/
Cordiali saluti e W il Ciclismo.
La Società Ciclistica Aradeina.
Per quanto concerne noi ciclisti è opportuno far rilevare che l’art. 28 di detta disposizione normativa ha aggiunto un nuovo comma (il 9bis) all’art. 182 del citato Codice che così recita:
“Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162»”.
Il medesimo art. 28 dispone altresì che tale obbligo è operativo a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e quindi a partire dal 12.10.2010.
Si comunica infine che chiunque violi tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.
Al seguente link trovate il testo di legge: http://www.gazzettaufficiale.it/
Cordiali saluti e W il Ciclismo.
La Società Ciclistica Aradeina.
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